Prescrizione in cinque anni per la riscossione di sanzioni e interessi.
Cass., sez. VI-T, sent. 28 aprile 2022, n. 13258
Con recentissima decisione, la Corte di Cassazione ha confermato che la prescrizione di sanzioni e interessi connessi ad una pretesa tributaria si compie in cinque anni, salvo il caso in cui la riscossione avvenga in base a sentenza definitiva intervenuta su tali elementi.
La giurisprudenza di legittimità è infatti ormai assestata nell’indirizzo per cui la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie si compie nel termine ordinario di dieci anni, secondo la disciplina dell’art. 2953 c.c. Quest’ultima disposizione prevede infatti che tutti i diritti per i quali è previsto un termine di prescrizione inferiore a dieci anni si prescrivano nel termine decennale, una volta che riguardo ad essi sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Sempre consolidato è anche l’indirizzo secondo il quale, nel caso in cui, invece, sulle sanzioni tributarie e sugli interessi non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, su tali elementi deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale.
Per le sanzioni, infatti, l’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che il termine di prescrizione per la riscossione della sanzione irrogata è, ordinariamente, di cinque anni.
Per gli interessi, invece, è l’art. 2948, n. 4 c.c. a disporre l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale.
L’applicazione della disciplina descritta, secondo la recente sentenza, non viene meno, peraltro, nel caso in cui le sanzioni siano applicate contestualmente all’accertamento del tributo, anziché con atto e procedimenti separati.