Sospensione di termini degli adempimenti tributari e versamenti nei Comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 nei territori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.
Avv. Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti
In conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nei mesi di agosto ed ottobre 2016, sono stati emanati vari provvedimenti con i quali si è disposta la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari e versamenti inerenti soggetti collegati con i territori colpiti dai terremoti.
Ii provvedimenti in questione sono intervenuti a sospendere termini di vario tipo, dunque anche processuali e nei pagamenti tra privati, ma in questa sede si intende esaminare esclusivamente quelli di natura tributaria, e quindi quelli relativi agli adempimenti di carattere fiscale e soprattutto ai connessi versamenti, la cui scadenza rientra nel periodo considerato dal legislatore.
Con questo breve contributo si intende esaminare e cercare di definire con esattezza l’ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del provvedimento sospensivo.
Soggetti beneficiari.
Andando ad individuare per prima cosa i beneficiari di questa sospensione, l’art. 1 del D.M. E.F. 1 settembre 2016, che ha introdotto la misura in base all’art. 9, comma 2-bis L. n. 212/2000, fa riferimento alle “persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’elenco riportato nell’allegato 1) al presente decreto”.
La sospensione è quindi stata estesa, dall’art. 48, comma 10-bis, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 allo stesso D.L. n. 189/2016 e quindi, benché come si vedrà con una lieve delimitazione temporale, ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 2 al D.L. n. 189/2016.
Oggetto ed ambito temporale della sospensione.
Per quanto poi riguarda l’oggetto della sospensione, l’art. 1 del D.M. E.F. 1 settembre 2016, che ha introdotto la misura in base all’art. 9, comma 2-bis L. n. 212/2000 prevede che sono sospesi “i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Si fa quindi riferimento a tutti gli adempimenti tributari ed a tutti gli obblighi di versamento, inclusi (trattasi quindi di elenco non esaustivo) quelli che derivino da cartelle di pagamento e, più in generale, dagli atti c.d. “impo-esattivi”, ossia avvisi di accertamento e similari per i quali il D.L. n. 78/2010 ha disposto che assumano valore ed effetti di titolo esecutivo immediatamente utilizzabile per la riscossione coattiva, rendendo quindi non più necessaria l’iscrizione a ruolo dei relativi importi.
Come si anticipava, l’oggetto della sospensione è inoltre temporalmente delimitato, e qui sorge qualche problema di interpretazione delle disposizioni.
Il D.M. 1 settembre 2016 prevede infatti una sospensione dei soli “termini per i versamenti e gli adempimenti tributari [..] scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016”.
Quest’ultimo termine sembra essere stato poi modificato, dall’art. 48, comma 10, D.L. n. 189/2016 in quello del 30 settembre 2017.
Dobbiamo dire “sembra” (anche se un’interpretazione che non contemplasse la sostituzione del termine di cui al D.M. 1 settembre 2016 priverebbe, a parere di chi scrive, l’art. 48, comma 10, D.L. n. 189/2016 di significato) in quanto il richiamato comma 10 dell’art. 48 prevede, testualmente, che “il termine del 16 dicembre 2016, di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017”.
Ora, l’unico “termine del 16 dicembre 2016” contenuto nell’art. 1, D.M. 1 settembre 2016, è quello che delimita appunto la “finestra temporale” in cui la scadenza degli adempimenti e dei versamenti deve ricadere, per poterli considerare sospesi.
Pertanto, in conclusione, sembra di poter dire con ragionevole certezza, che per effetto del D.L. n. 189/2016, come convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ad essere sospesi sono tutti i versamenti e gli adempimenti tributari la cui scadenza ricade nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 a carico di soggetti residenti o con sede legale o operativa nei comuni di cui all’allegato 1 al D.M. 1 settembre 2016 ed all’allegato 1 al D.L. n. 189/2016, e tutti quelli in scadenza nel periodo tra il 26 ottobre 2016 ed il 30 settembre 2017, per i soggetti con residenza o sede legale o operativa nei comuni di cui all’allegato 2 al D.L. n. 189/2016.
Sarebbe comunque opportuno un chiarimento legislativo o quantomeno amministrativo, da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agente della riscossione interessato.
Successiva ripresa della riscossione dei tributi.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione qui esaminata verrà disciplinata con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, L. n. 212/2000 così come modificato dal medesimo D.L. n. 189/2016, per cui potrà avvenire anche mediante rateizzazione in un massimo di 18 rate mensili, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, anch’essi non eseguiti per effetto della sospensione in discorso, dovranno essere invece effettuati entro il mese di ottobre 2017.