Registro proporzionale per la fideiussione su credito soggetto ad IVA

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Imposta di registro proporzionale per la fideiussione a garanzia del credito soggetto ad IVA

Avv. Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti

Autonomamente soggetta ad imposta di registro proporzionale la fideiussione su cui si basa l’ingiunzione ottenuta in danno del debitore soggetto IVA e dei garanti.

CTR Lazio, sentenza 23.02.2018, n. 1175/4/18

La sentenza in oggetto si segnala per aver indicato il principio secondo cui, nel caso in cu il creditore agisca in via monitoria richiedendo decreto ingiuntivo in confronto del debitore, soggetto IVA, e dei garanti (non soggetti IVA), la fideiussione deve essere autonomamente assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale (pari allo 0,5 % del credito garantito, comprensivo di interessi, ai sensi dell’art. 6 Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986).

In questo caso, infatti, il fatto che il credito principale per cui si procede sia soggetto ad IVA, con conseguente necessaria applicazione del principio di alternatività di cui all’art. 40, D.P.R. n. 131/1986, e quindi dell’imposta di registro in misura fissa, non esplicherebbe effetti in relazione alla fideiussione concessa, che andrebbe quindi autonomamente sottoposta a registrazione, ai sensi dell’art. 22, D.P.R. n. 131/1986 e con applicazione dell’imposta proporzionale nella misura predetta.
Ove, infine, la fideiussione sia stata concessa con atto soggetto a registrazione in termine fisso, si rendono altresì dovute le sanzioni per la corrispondente omissione di cui all’art. 69, D.P.R. n. 131/1986.
Diversamente, nel caso in cui la fideiussione sia stipulata mediante corrispondenza (c.d. “lettera fideiussoria”), la registrazione è dovuta in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lett. a) della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e quindi, in esito all’enunciazione conseguente alla registrazione del decreto ingiuntivo sulla base di essa emesso, l’imposta è dovuta sulla sola parte dell’atto non ancora eseguita.

Il principio dettato dalla sentenza appare condivisibile, essendo quella fideiussoria chiaramente una pattuizione accessoria rispetto a quelle inerenti il credito principale, da esso dipendente (come desumibile dal disposto dell’art. 1939 c.c.), ma dotata di propria autonomia.

Quanto sopra giustifica l’impossibilità, in particolare, di estendere l’applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, anche alla garanzia personale che assista il credito di natura commerciale.